SEDE OPERATIVA
Piazza Liberazione 17,
20831
Seregno (MB)
SEDE LEGALE
Via Visconti 64
20846
Macherio (MB)
Caniemiciperamici ODV è iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della Sezione Provinciale di Monza e della Brianza al n. progressivo MB-77 con decreto n. 2779/2013 del 10/12/2014
La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi e la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconoscono alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
La territorialità (già sancita dalla Legge 281/91) è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzione vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
Per “gatto libero” si intende l’animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti (minimo 2) che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Cosa dice la legge
Scatti di colonia
Associazione
Adotta a distanza
Secondo la Legge i gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono Patrimonio Indisponibile dello Stato, Comune, Associazioni di Volontariato, gattari/e, personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale collaborano alla loro tutela.
Con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la Legge Quadro n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all’art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:
E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta’.
I gatti che vivono in liberta’ sono sterilizzati dall’autorita’ sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in liberta’ possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unita’ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta’, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Si ricorda anche la Legge n.189/2004, con art. 544-bis (Uccisione di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi) e art. 544-ter (Maltrattamento di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro). In questi articoli si definisce maltrattamento di animale anche la reclusione. E anche non permettere di sfamare i gatti, equivale a maltrattarli!
Adoperarsi per la cura e il sostentamento delle colonie feline è, secondo la legge, un'attività da considerare benemerita e il gattaro/a deve poter avere l'accesso a qualsiasi area di proprietà, pubblica e privata ad uso pubblico (nel caso di privati, occorre chiedere prima il permesso al proprietario, fermo restando che impedire di nutrire le colonie è un reato!) del comune, allo scopo di occuparsi dell’alimentazione e cura dei gatti.